Definitiva appalti pubblici
Definitiva Appalti Pubblici - Garanzie per la partecipazione alla procedura – (art. 103 - d.l.g.s. 50_2016)
L'impresa rimasta aggiudicataria di un appalto di Lavori Pubblici deve prestare “cauzione definitiva” a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto, tra cui quello di stipulare le polizze assicurative previste, ed a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. L’importo della cauzione è stabilito nella misura del 10% dell’importo dei lavori al netto dell’eventuale ribasso d’asta ovvero in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia >20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
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