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Rata a saldo nei lavori pubblici

Rata a saldo negli Appalti Pubblici - Garanzie per il pagamento della rata di saldo – (art. 103, c.6 - d.l.g.s. 50_2016)

Il pagamento della rata di saldo non può superare i 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell. Art 141, comma 9 del codice. La cauzione è prestata a fronte di adeguata garanzia del rimedio a carico del costruttore degli eventuali difetti inizialmente non noti.

 

Ref : decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (d.l.g.s. 50_2016) - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

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