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Provvisoria appalti pubblici

Provvisoria Appalti Pubblici - Garanzie per la partecipazione alla procedura – (art. 93 - d.l.g.s. 50_2016)

 

La "cauzione provvisoria” è richiesta dal Committente (Stazione appaltante) ad ogni Impresa che intende partecipare ad una gara d’appalto di Lavori Pubblici, e ha lo scopo di garantire al Committente il possesso dei requisiti previsti e, in caso di aggiudicazione, l’impegno dell’Impresa a sottoscrivere il relativo contratto, a costituire cauzione definitiva ed a stipulare le polizze assicurative previste. Per la “garanzia provvisoria”, generalmente pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o invito, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4%.

 

 

Ref : decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (d.l.g.s. 50_2016) - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

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