RISCHI CATASTROFALI OBBLIGO
L’art. 1 co. 101 - 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni
relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
La disposizione ha l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali,ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi
non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.
Con il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla G.U. 27.2.2025 n. 48, sono state definite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
Il termine inizialmente previsto per adeguarsi all’obbligo in esame era il 31.12.2024, prorogato al 31.3.2025 dall’art. 13 co. 1 del DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. “Milleproroghe”),
conv. L. 21.2.2025 n. 15
Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine è stato ulteriormente rinviato al 31.12.2025 dall’art. 19 co. 1-quater del suddetto DL 202/2024 convertito.
ATTENZIONE:
IL DECRETO E' STATO PROROGATO il 28 Marzo 2028 CON DECRETO 39/2025
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a) per le Grandi imprese resta fermo il termine del 31 marzo 2025, ma viene fornita una ulteriore proroga di 90 gironi
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b) per le imprese di medie dimensioni al 1° ottobre 2025;
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c) per le piccole e micro imprese il termine è fissato al 1° gennaio 2026.
DEFINIZIONE DELLE DIMENSIONI
Il provvedimento fissa anche i criteri per individuare la categoria imprenditoriale di appartenenza (piccola, micro, media e grande
impresa):
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le piccole e microimprese sono quelle che rispettano almeno due dei seguenti limiti: stato patrimoniale non superiore a 5.000.000
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di euro; ricavi netti di vendite e prestazioni non superiori a 10.000.000 di euro; numero medio dei dipendenti fino a 50 unità;
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le imprese di medie dimensioni sono quelle che rispettano almeno due dei seguenti limiti: stato patrimoniale non superiore a 25.000.000 euro; ricavi netti di vendite e prestazioni non superiori a 50.000.000 di euro; numero medio dei dipendenti fino a 250 unità;
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le grandi imprese sono quelle che rientrano in almeno due dei seguenti criteri: stato patrimoniale superiore a 25.000.000 euro; ricavi netti di vendite e prestazioni superiori a 50.000.000 euro; numero medio dei dipendenti superiore a 250 unità).
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:
con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia; In assenza di specificazioni, si ritiene che l’obbligo riguardi sia i soggetti iscritti
nella sezione ordinaria del Registro, che le imprese iscritte nelle sezioni speciali.
ESCLUSIONI
Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici
(art. 1 co. 515 ss. della L. 234/2021).
BENI OGGETTO DI COPERTURA
Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:
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terreni e fabbricati,
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impianti e macchinari,
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attrezzature industriali e commerciali,
come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
Se ne ricava che l’assicurazione dovrebbe coprire anche i beni che l’imprenditore ha in godimento a vario titolo (locazione, comodato, leasing) e di cui non
è proprietario.
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dall’obbligo i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio ocostruiti in carenza delle autorizzazioni previste, o gravati da abuso
sorto successivamente alla data di costruzione.
Inoltre, posto che i contratti coprono i danni alle immobilizzazioni materiali delle imprese indicate,sono esclusi dalla copertura i beni dell’attivo circolante, quindi il magazzino.
EVENTI ASSICURATI
I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul
territorio nazionale, individuati in:
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sismi,
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alluvioni, inondazioni, esondazioni
-
frane
come definiti all’art. 3 del DM 18/2025.
LA POLIZZA ASSICURATIVA NON COPRE:
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i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
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i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
CONDIZIONI DEI CONTRATTI
La L. 213/2023 e il DM 18/2025 definiscono alcuni aspetti del contenuto del contratto di assicurazione, a cui le imprese di assicurazione devono conformare i loro testi di polizza.
CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI
I premi (l’importo che il contraente deve pagare all’assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione) vanno determinati in misura proporzionale al rischio,
tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beniassicurati.
Si tiene anche conto “in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio” delle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati.
I premi saranno aggiornati periodicamente.
SCOPERTO
La polizza può prevedere uno scoperto che resta a carico dell’assicurato.
In particolare:
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fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell’impresa non può essere superiore al 15% del danni indennizzabile;
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per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilanci presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni
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di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
MASSIMALE
I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi:
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fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa;
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da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata;
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sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
TERMINI PER ADEMPIERE
La generalità delle imprese interessate deve dotarsi della polizza descritta entro il 31.3.2025.
Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine è fissato al 31.12.2025.
Per quanto riguarda le compagnie assicurative, queste:
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devono adeguare i testi di polizza entro il 29.3.2025;
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devono adeguare le polizze già in essere a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.
SANZIONI
Se le imprese destinatarie dell’obbligo non adempiono, di tale inadempimento “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere
finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Le imprese inadempienti, dunque, potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero
accedervi in misura ridotta.
Le imprese di assicurazione che rifiutano o eludono l’obbligo di contrarre sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000,00 a 500.000,00 euro.
INFORMAZIONI RICHIESTE PER POTER FORMULATE UNA PROPOSTA:
QUESTIONARIO ASSUNTIVO DEDICATO: (da compilare e restituire firmato)
INFORMAZIONI NECESSARIE:
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ANNO DI COSTRUZIONE DEL FABBRICATO (ANNO ESATTO)
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UBICAZIONE DEL RISCHIO E/O PIU’ UBICAZIONI DEI RISCHI
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NUMERO PIANI DEL FABBRICATO
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PRESENZA DI PIANI INTERRATI
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VALORE FABBRICATO (VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO)
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VALORE MACCHINARI E IMPIANTI (VALORE DI RIMPIAZZO A NUOVO DI BENI EQUIVALENTI)
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VALORE MERCI (ASSICURAZIONE NON RIENTRANTE NELL'OBBLIGO)
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VALORE TERRENI
Rammentiamo l’importanza che i beni vengano assicurati per il valore di ricostruzione a nuovo o di rimpiazzo al fine
di evitare di rientrare all’interno del perimetro dell’art 1907 del Codice Civile (Assicurazione Parziale)
Art. 1907Codice Civile (Assicurazione parziale)
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
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