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Allegato 4 Modulo unico precontrattuale
(MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).


SEZIONE I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il
Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it)
Identificazione dell’intermediario:
a. Cognome e nome: BORDONI UMBERTO
b. Numero e data iscrizione RUI: A000003111 del 01-02-2007, sezione RUI: A
veste in cui il soggetto opera: Responsabile dell'attività di intermediazione
c. Sede legale interm. per cui distribuisce il contratto: VIA MERIGGIO 2 - 23100 SONDRIO (SO)
d. Recapito telefonico: 0342-223611
Indirizzi Internet: https://www.assigeasondrio.it/
Posta elettronica: info@assigeasondrio.it PEC: assigea@pec.it
e. L’indirizzo del sito internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di
assicurazione, ove esistente è: https://www.assigeasondrio.it/
f. L’istituto competente a vigilare sull’attività di distribuzione svolta è: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
g. L’intermediario per cui è svolta l’attività di distribuzione del contratto è:
Cognome/nome o denominazione sociale: ASSIGEA SAS DI BORDONI UMBERTO & C
Sede legale: VIA MERIGGIO 2 - 23100 SONDRIO (SO)
Iscrizione RUI: A000131861 del 19-03-2007 sezione A


SEZIONE II - Informazioni sul modello di distribuzione
L’intermediario:
a. agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione.
La denominazione dell’impresa di cui si distribuiscono prodotti assicurativi d’investimento è:
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.
HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
b. dichiara che il contratto non viene distribuito sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale con altri intermediari.


SEZIONE III - Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d’interesse
L’intermediario:
a. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di
assicurazione;
b. nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un’impresa di assicurazione è detentrice o meno di una partecipazione
diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’intermediario assicurativo.


SEZIONE IV - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
L’intermediario:
a. fornisce consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del Codice delle assicurazioni private ossia una raccomandazione
personalizzata. Nell’ambito dell’attività di consulenza svolta, l’intermediario valuta le informazioni acquisite dal
contraente/assicurato rispetto alle esigenze dallo stesso manifestate, al fine di proporre il contratto più coerente. L’attività di consulenza prestata è inoltre fondata sull’analisi delle caratteristiche dei prodotti di investimento assicurativi inclusi nel catalogo di offerta dell’intermediario, senza considerazione di altri prodotti di investimento assicurativi disponibili sul mercato; sulla base delle analisi svolte circa le caratteristiche soggettive del cliente, comprese quelle in materia di sostenibilità c.d. “ESG”, e le caratteristiche dei prodotti a catalogo, viene formulata una raccomandazione personalizzata in merito al prodotto di investimento IBIP complessi REV 3 DEL 27.01.2026assicurativo, tra quelli offerti, ritenuto adeguato. Periodicamente, l’intermediario fornisce al contraente/assicurato un servizio di assistenza post-vendita, consistente in assistenza telefonica e tramite e-mail, nonché incontri, anche a distanza, anche documentati tramite relazioni di vista;
b. non fornisce consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto non fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
c. formisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private;
d. non fornisce una consulenza su base indipendente;
e. fornisce, all'interno del servizio erogato al cliente, una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi secondo le istruzioni indicate dall'impresa di assicurazione di cui si distribuisce il contratto;
f. distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione; la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d’affari è indicata in apposito elenco affisso nei propri locali e, ove presente, pubblicato sul proprio sito internet; è facoltà del contraente di richiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco;
g. fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6 del Regolamento n. 40/2018, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private, fornisce:
- in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti
della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie d'investimento proposte;
h. considera i rischi di sostenibilità attraverso la distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi dell'impresa di cui si distribuisce il contratto, che considera a vario titolo tali rischi;
i. fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 119-bis, comma 7 del
Codice delle Assicurazioni Private.


SEZIONE V - Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi
a. A fronte del servizio offerto, l’intermediario percepisce dell’impresa di assicurazione un compenso sotto forma di
retrocessione di parte degli oneri inclusi nel premio assicurativo versato dal contraente nonché di retrocessione di parte degli
oneri addebitati su base annua in relazione agli importi oggetto di investimento. È altresì possibile la corresponsione da parte
dell’impresa di eventuali benefici economici al raggiungimento di predeterminati obiettivi, definiti per aggregato di prodotti e
parametri quantitativi e non legati alla distribuzione di individuali o specifici prodotti di investimento assicurativo.
L’intermediario potrà infine ricevere benefici non monetari legati, in particolare, allo svolgimento di attività di formazione e
informazione connesse allo svolgimento dell’attività distributiva.
b. Per quanto riguarda l’importo corrisposto all'intermediario dall'impresa di assicurazione per i servizi prestati al cliente, si rimanda interamente a quanto contenuto in polizza dove viene esplicitato/riportato l’importo percepito per tale attività. Fermo quanto sopra rappresentato, il cliente non sostiene direttamente alcun costo specifico in relazione ai servizi ricevuti dall'intermediario. Si precisa peraltro che le retrocessioni riconosciute su base periodica all’intermediario sono finalizzate ad accrescere la qualità del servizio dallo stesso prestato al cliente.
c. L'importo percepito dall'intermediario per l'eventuale valutazione periodica dell'adeguatezza, così come predisposta
dall'impresa di assicurazione di cui si distribuisce il contratto, è eventualmente compreso all'interno dell'importo per i servizi prestati al cliente e corrisposti dall'impresa di assicurazione stessa.
d. Attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26-11-2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, l'intermediario fornisce gli importi relativi a costi e oneri del prodotto d'investimento assicurativo, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili nonchè dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione.
e. L’informativa di cui ai primi tre punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d’investimento assicurativo.


SEZIONE VI - Informazioni sul pagamento dei premi
L’intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:
a. I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche
IBIP complessi REV 3 DEL 27.01.2026 nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.


SEZIONE VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
L’intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:
a. l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai
contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei
dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
b. è facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario utilizzando i recapiti indicati alla sezione I del presente modulo, che provvederà immediatamente ad inoltrarlo all’impresa proponente, o direttamente all’impresa preponente, con le modalità indicate nel DIP aggiuntivo, nonché è facoltà per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.
c. è facoltà per il contraente di :
presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo
all’intermediario e/o all’impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale
disponibile sul sito internet dello stesso (https://www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori
requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione
utile.
avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati
nei DIP aggiuntivi.


SEZIONE VIII – Informazioni sul diritto all’oblio oncologico
L’intermediario comunica al contraente che:
a. può esercitare il diritto all’oblio oncologico previsto dall’art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni.
b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

 

                  ASSIGEA SAS

                 Bordoni Umberto

 

ORARI

Lun-Ven:    9.00-12.30

                 14.00-18.00

DOVE SIAMO

Via Meriggio, 2

23100 Sondrio - (SO)

TELEFONO

0342-223611

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Iscrizione Rui della Società del n. A000131861 del 19/03/2007 _Responsabile Attività di Intermediazione Bordoni Umberto iscrizione del 19/03/2007 n. A000131861
Sito Internet Ivass: https://ruipubblico.ivass.it/rui-pubblica/ng/#/workspace/registro-unico-intermediari
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